Sez. 3, Sentenza n. 13058 del 05/06/2007 (Rv. 599175 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta - Sussistenza della figura contrattuale dell'art. 1891 cod. civ. - Accertamento della volontà delle parti - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
In tema di assicurazione, l'accertamento della comune volontà contrattuale delle parti al fine di stabilire se esse abbiano inteso stipulare un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891 cod. civ.) è riservata all'apprezzamento del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da congrua motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)