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Sez. 3, Sentenza n. 1942 del 10/02/2003 (Rv. 560342 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta - Sussistenza della figura contrattuale dell'art. 1891, cod. civ. - Accertamento della volontà delle parti - Criteri - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie - Contratto di assicurazione contro il furto degli autoveicoli stipulato da un'impresa di gestione di un parcheggio.
Stato
decisa il 2003-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560342-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

In tema di assicurazione, l'accertamento della comune volontà contrattuale delle parti al fine di stabilire se esse abbiano inteso stipulare un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891, cod. civ.) è riservata all'apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa (Nella specie, concernente il contratto con il quale un'impresa di gestione di un parcheggio di autoveicoli aveva assicurato le vetture dei propri clienti contro il rischio di furto, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che ha affermato la ricorrenza di questa figura contrattuale in quanto le parti avevano espressamente pattuito che il contratto era stipulato 'per conto di chi spettà, precisando che l'assicurazione concerneva cose di proprietà di terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)