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Sez. 1, Sentenza n. 7769 del 20/08/1997 (Rv. 506890 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA | Interesse del contraente all'assicurazione - Necessità - Apprezzamento di tale interesse da parte del giudice di merito - Censurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506890-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, disciplinata dall'art. 1891 cod. civ., integra un contratto a favore del terzo, e pertanto, a norma dell'art. 1411 cod. civ., richiede, a pena di invalidità, un interesse del contraente alla stipulazione, l'apprezzamento della cui ricorrenza rientra nelle valutazioni istituzionalmente affidate al giudice del merito, censurabili solo per vizi motivazionali (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da tali vizi la sentenza di merito che aveva evidenziato la sussistenza di tale interesse con riguardo alla assicurazione stipulata da un istituto scolastico pubblico a copertura del rischio di infortunio "in itinere" degli allievi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)