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Sez. 1, Sentenza n. 5994 del 12/11/1981 (Rv. 416779 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1981-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416779-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - TERMINI.*

Il ricorso per Cassazione avverso pronuncia della commissione tributaria centrale è soggetto al termine breve di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. soltanto nel caso di notifica della decisione impugnata, mentre, in Mancanza di tale notifica, non ravvisabile nella comunicazione all'ufficio od al contribuente di detta decisione, è applicabile il termine annuale ex art. 327 dello stesso codice, con decorrenza dalla data di pubblicazione della pronunzia (art. 38, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636), tenendosi conto della sospensione dei termini nel periodo feriale. (V 4016/81, mass n 414668; (V 3126/81, mass n 413690; (V 624/81, mass n 411115; (V 4330/80, mass n 408196).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)