Sez. 1, Sentenza n. 28435 del 24/05/2001 Cc. (dep. 12/07/2001) Rv. 220033 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Giudizio di Cassazione - Art. 26 della legge n. 63 del 2001 - Applicabilità alle dichiarazioni utilizzate a fini cautelari - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
La norma di cui all'art. 26, comma 5, della legge 1 marzo 2001 n. 63, in base alla quale in materia di valutazione della prova, nel giudizio di legittimità, si applicano le norme vigenti al momento della decisione, deve ritenersi applicabile non solo alle dichiarazioni valutate in sede dibattimentale ai fini del giudizio di colpevolezza dell'imputato, ma anche alle dichiarazioni valutate ai fini dell'applicazione di misure cautelari. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai soggetti indicati dall'art. 64 cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 63 del 2001, utilizzate per l'emissione di una misura cautelare personale prima dell'entrata in vigore della detta legge, possono essere ritenute ugualmente utilizzabili nel giudizio incidentale "de libertate" in cassazione).
Riferimenti normativi: Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)