Sez. L, Sentenza n. 8349 del 02/08/1999 (Rv. 529155 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - RICEVITORIE | Ente Poste Italiane - Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti - Possibilità di incidere su diritti già acquisiti dai lavoratori e fondati su norme di legge - Esclusione - Fattispecie relativa all'opzione di permanenza in servizio oltre i 65 anni ex art. 16 D.L. n. 503/92 esercitata prima dell'entrata in vigore del C.C.N.L.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI POSTALI - IN GENERE - RICEVITORIE
In tema di trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, l'art. 6 D.L. n. 487 del 1993 convertito in legge n. 71 del 1994, nel provvedere che ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del nuovo contratto collettivo, i trattamenti precedenti, non ha inteso attribuire alla nuova disciplina contrattuale lo stesso valore della legge che la prevede, né, in particolare, il potere di apportare deroghe a precedenti norme di legge o di sopprimere diritti fondati su tali norme; ne consegue che i lavoratori che abbiano tempestivamente esercitato la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi dell'art. 16 D.L. n. 503 del 1992, avendo acquisito il diritto alla protrazione del rapporto di lavoro al momento dell'opzione, lo conservano anche dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'Ente, senza che, al momento del raggiungimento di sessantacinque anni, sia ad essi opponibile la diversa disciplina contrattuale in materia.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)