Sez. L, Sentenza n. 14331 del 07/10/2002 (Rv. 557793 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Privatizzazione dei rapporti di lavoro - Diritto del lavoratore alla prosecuzione del rapporto per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Sopravvenute clausole contrattuali contrarie, prevedenti la risoluzione del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva - Nullità ed inefficacia.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
A seguito della privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti del servizio postale, disposta dall'art. 6 del D.L. n.487 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 1994, e della stipulazione del primo contratto collettivo, ai rapporti stessi si applica la disciplina codicistica e legislativa che regola il rapporto di lavoro nell'impresa, comprese le norme di cui all'art. 6, comma primo, della legge n. 407 del 1990, ed all'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, in base al quale il lavoratore ha diritto di optare per la permanenza in servizio per un biennio dalla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ne consegue, data la imperatività delle norme attribuenti ai lavoratori il predetto diritto, l'invalidità della disposizione dell'accordo integrativo del contratto collettivo del 26 novembre 1994, che prevede la risoluzione dei rapporti al conseguimento della massima anzianità contributiva; e deve comunque escludersi che con il contratto collettivo possa essere efficacemente disposta la risoluzione automatica dei rapporti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 407 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)