Sez. L, Sentenza n. 2233 del 16/02/2001 (Rv. 543884 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - Dirigenti - Diritto al proseguimento del rapporto per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Momento costitutivo - Disciplina.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Per i dipendenti postali con qualifica di dirigenti il diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 D.Lgs. n. 503 del 1992, sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario. Nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede la automatica cessazione del rapporto di lavoro del dirigente al compimento della suddetta età è inapplicabile in quanto nulla perché in contrasto con norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 cod.civ..
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)