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Sez. L, Sentenza n. 4678 del 29/10/1977 (Rv. 388276 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA NEGOZIALE - MODIFICAZIONI IN PEIUS SENZA L'ADESIONE DEGLI INTERESSATI - INEFFICACIA.*
Stato
decisa il 1977-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388276-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - REGOLAMENTO DEL PERSONALE - NATURA NEGOZIALE - MODIFICAZIONI IN PEIUS SENZA L'ADESIONE DEGLI INTERESSATI - INEFFICACIA.*

I regolamenti del personale del Banco di Sicilia, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'istituto l'11 settembre 1950 ed il 28 ottobre 1958, hanno natura negoziale, e fondano la loro operativita sull'incontro delle manifestazioni di volonta del Banco e dei dipendenti o degli altri interessati. Ne consegue che una successiva delibera del predetto consiglio di amministrazione, modificativa in peius del trattamento del personale previsto dai citati regolamenti (nella specie, in quanto introduttiva di una maggiorazione del contributo al fondo pensioni anche a carico dei pensionati, oltre che dei dipendenti in servizio), e inefficace ed inopponibile agli interessati, quando sia mancata, in via preventiva o successiva, l'adesione dei medesimi. (V 2792/75, mass n 376809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 11/09/1950, Contr. Coll. 29/10/1958

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)