Sez. L, Sentenza n. 2362 del 17/04/1982 (Rv. 420251 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ - PENDENZA DEL TERMINE EX ART. 370, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - MANCANZA - INAMMISSIBILITÀ - PENDENZA DEL TERMINE EX ART. 370, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
L'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, consentita dall'art. 334 cod. proc. civ., presuppone non solo che questa sia diretta contro lo stesso capo di sentenza investito dall'impugnazione principale o contro un capo dipendente o connesso, ma anche che l'interesse ad impugnare sorga proprio dall'impugnazione principale, sicché, quando invece detto interesse sia sorto fin dal momento dell'emanazione della sentenza, l'impugnazione incidentale proposta oltre il termine ordinario è inammissibile, restando irrilevante, nel caso di ricorso incidentale per Cassazione, la circostanza che non sia ancora scaduto il termine di cui all'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. (V 2335/80, mass n 406027; (V 6428/79, mass n 403164; (V 5050/79, mass n 401694).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)