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Sez. 1, Sentenza n. 1305 del 21/02/1983 (Rv. 426096 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - MANTENIMENTO DEI FIGLI E DEL CONIUGE - RICHIESTA DI DUE ASSEGNI DESTINATI, RISPETTIVAMENTE, A TALE MANTENIMENTO - RIGETTO DELLA DOMANDA RIGUARDANTE L'ASSEGNO PER IL CONIUGE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426096-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE - MANTENIMENTO DEI FIGLI E DEL CONIUGE - RICHIESTA DI DUE ASSEGNI DESTINATI, RISPETTIVAMENTE, A TALE MANTENIMENTO - RIGETTO DELLA DOMANDA RIGUARDANTE L'ASSEGNO PER IL CONIUGE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

Se in un giudizio di divorzio uno dei coniugi abbia richiesto la condanna dell'altro a corrispondergli due assegni, uno per il mantenimento dei figli minori e l'altro destinato esclusivamente al proprio mantenimento, ed il giudice abbia accolto la prima richiesta e rigettato l'altra, l'interesse ad impugnare il capo della sentenza contenente tale rigetto sorge immediatamente dalla sentenza stessa, ed in maniera indipendente dalla sorte dell'altro capo relativo all'assegno destinato al mantenimento della prole, ed è di conseguenza inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta contro la detta decisione di rigetto oltre i termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (V 2858/82, mass n 420744; (V 2362/82, mass n 420251; (V 1570/82, mass n 419389).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)