Sez. U, Sentenza n. 3316 del 31/05/1984 (Rv. 435347 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
L'improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, come tale deducibile con ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte avverso pronuncia del consiglio di stato, sussiste solo quando manchi nell'ordinamento una norma od un principio astrattamente idonei a tutelare la posizione soggettiva fatta valere in giudizio, e non anche, pertanto, qualora, in presenza di tale norma o principio, si controverta sulla ricorrenza delle condizioni concrete per la sua applicazione a sostegno della pretesa azionata, attinendo la relativa questione al fondamento nel merito della pretesa medesima. (V 7370/83, mass n 431962; (V 3981/83, mass n 428916; (V 3074/82, mass n 421002).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)