Sez. U, Sentenza n. 7370 del 14/12/1983 (Rv. 431962 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO IN VIA PRECARIA - PRETESA DIRETTA A FAR VALERE LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ASSUNTO IN VIA PRECARIA - PRETESA DIRETTA A FAR VALERE LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO - IMPROPONIBILITÀ ASSOLUTA - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA - RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo alla pretesa di un dipendente di amministrazione dello stato, assunto in via precaria a norma del d.P.R. 31 marzo 1971 n. 276, la quale sia diretta a far valere la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, per illegittimità dell'apposizione del termine, deve negarsi la ricorrenza di una situazione di improponibilità per difetto assoluto di giurisdizione, vertendosi in tema di domanda che trova astrattamente tutela nello ordinamento, salva ogni questione circa il suo fondamento nel merito, e deve affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la domanda stessa è inerente ad un rapporto di pubblico impiego. L'indicata pretesa, pertanto, resta sottratta alla cognizione del giudice ordinario, il quale non può su di essa statuire nemmeno in via cautelare ed urgente, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., dato che il potere conferito da tale norma sussiste nei limiti delle attribuzioni giurisdizionali di detto giudice, e non può essere esercitato per la tutela di posizioni soggettive devolute alla cognizione del giudice amministrativo. (V 2324/83, mass n 427177; (V 837/82, mass n 418663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 31/03/1971 num. 276 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)