Sez. 1, Sentenza n. 5232 del 24/10/1985 (Rv. 442522 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO CONTRATTUALMENTE ASSUNTO DALLA P.A. DI VERSAMENTO DI ACCONTI IN CORSO D'OPERA - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO EX ART. 1460 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO CONTRATTUALMENTE ASSUNTO DALLA P.A. DI VERSAMENTO DI ACCONTI IN CORSO D'OPERA - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO EX ART. 1460 COD. CIV. - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di appalto di opera pubblica, e per il caso in cui la amministrazione non provveda ad osservare gli obblighi contrattualmente assunti in ordine al versamento di acconti in corso d'opera, deve riconoscersi all'appaltatore la facoltà di sollevare l'eccezione d'inadempimento, ai sensi e nei limiti previsti dallo art. 1460 cod. civ., ove deduca o dimostri che detto inadempimento sia ascrivibile a dolo o colpa grave dell'appaltante, e quindi il diritto di sottrarsi, mediante tale eccezione, e sempreché quello inadempimento presenti gravità idonea a compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte prestazioni (anche se non giustificativa della risoluzione del contratto), ad una pretesa della controparte di prosecuzione od ultimazione dei lavori. L'indicato principio trova applicazione anche negli appalti soggetti al capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 (quali quelli stipulati dalla regione siciliana, in forza dello art. 9 della legge regionale 26 maggio 1973 n. 21), tenuto conto che la particolare normativa di cui agli artt. 33-36 di detto capitolato, contenente limitazioni di responsabilità in favore della amministrazione, riguarda i ritardi nell'adempimento dovuti alle caratteristiche proprie dell'apparato e dell'organizzazione della amministrazione medesima, o comunque alla complessità dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua attività, mentre non è operante nelle ipotesi di inadempimenti determinati da dolo o colpa grave, per le quali restano applicabili le norme di diritto comune, ivi incluso il citato art. 1460 cod. civ., con la sola eccezione dell'esclusione della presunzione di colpa del debitore o del sopra specificato trasferimento sulla parte creditrice dell'Onere della prova. (V 1384/71, mass n 351645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1665, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 33, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 34, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36, Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)