Sez. 3, Sentenza n. 2970 del 29/04/1983 (Rv. 427880 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - INTENZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DI COSTRUIRE UN EDIFICIO DI ABITAZIONE SUL FONDO STESSO - EFFETTI - ONERI A CARICO DEL PROPRIETARIO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 253/1950 - NUOVE NORME SUI CONTRATTI AGRARI DI CUI ALLA LEGGE N. 203/1982 - ONERI EX ART. 50 DI TALE LEGGE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - FONDO RUSTICO E URBANO (COSTRUZIONE URBANA SU FONDO RUSTICO) - INTENZIONE DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DI COSTRUIRE UN EDIFICIO DI ABITAZIONE SUL FONDO STESSO - EFFETTI - ONERI A CARICO DEL PROPRIETARIO EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 253/1950 - NUOVE NORME SUI CONTRATTI AGRARI DI CUI ALLA LEGGE N. 203/1982 - ONERI EX ART. 50 DI TALE LEGGE.*
L'intenzione del proprietario di fondo rustico di costruire un edificio di abitazione, secondo la previsione dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950 n. 253, non determina l'Estinzione del contratto agrario per cessazione del regime vincolistico, ma consente solo la sottrazione a tale regime vincolistico, e, quindi, la riacquisizione, della porzione del fondo su cui debba essere insediato il progettato edificio, nonché di una porzione di pari estensione necessaria per la sua migliore utilizzazione, ferma restando la prosecuzione del rapporto agrario per l'area residua (sempre che ciò sia permesso dall'estensione e dalle caratteristiche della medesima). L'invocabilità del suddetto beneficio, pertanto, postula che il proprietario non si limiti ad indicare i dati di struttura e consistenza del fabbricato, ma fornisca anche gli elementi necessari alla precisa individuazione delle indicate porzioni. Tale principio non trova deroga nella nuova disciplina dei rapporti agrari introdotta dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, la quale, mantenendo ferma l'esigenza della delimitazione dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera edilizia, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione, per essa sola contemplando il rilascio, rende più onerosa la situazione del proprietario concedente, consentendogli di agire per il rilascio stesso soltanto dopo il conseguimento della concessione edilizia e la comunicazione dei suoi estremi al conduttore del fondo (art. 50). (V 476/78, mass n 389770).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 11 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)