Sez. 4, Sentenza n. 18081 del 24/03/2015 Ud. (dep. 29/04/2015) Rv. 263596 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Illegalità della sanzione amministrativa accessoria - Inammissibilità del ricorso - Rilevabilità d'ufficio della questione - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
L'inammissibilità del ricorso per cassazione - nella specie per intempestività - non impedisce alla Suprema Corte di procedere all'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale, stante il principio di legalità previsto per le sanzioni amministrative dall'art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689. (Fattispecie relativa all'erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca patente di guida in luogo di quella della sospensione della stessa).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)