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Sez. 2, Sentenza n. 44667 del 08/07/2013 Ud. (dep. 06/11/2013) Rv. 257612 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Violazione del principio di legalità della pena - Rilevabilità d'ufficio - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257612-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La violazione del principio di legalità della pena è rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione a condizione che il ricorso non sia inammissibile e l'esame della questione rappresentata non comporti accertamenti in fatto o valutazioni di merito incompatibili con il giudizio di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato l'illegittimità della pena, per essere stata la riduzione del giudizio abbreviato applicata senza effettuare il previo temperamento previsto dall'art. 78 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Cod. Pen. art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)