Sez. 1, Sentenza n. 6072 del 12/11/2025 Cc. (dep. 13/02/2026) Rv. 289501-01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca in casi particolari - Criterio di ragionevolezza temporale - Indefettibilità - Assenza - Illegalità della misura - Rilevabilità di ufficio da parte della Corte in presenza di ricorso inammissibile - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., il criterio della ragionevolezza temporale tra l'epoca di acquisizione del bene e quella di svolgimento dell'attività criminosa da parte dell'imputato, o di manifestazione della sua pericolosità sociale, costituisce requisito strutturale e indefettibile, la cui assenza, determinando l'illegalità della misura, è rilevabile di ufficio nel giudizio di cassazione, pur in presenza di ricorso inammissibile. (Fattispecie in cui la Corte è stata adita dal terzo ritenuto fittizio intestatario del bene).
Cod. Pen. art. 240 bis CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)