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Sez. 5, Sentenza n. 5924 del 11/03/2010 (Rv. 612150 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ex art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Sospensione eccezionale dei termini di impugnazione - Sospensione ordinaria dei termini per il periodo feriale del l'anno 2003 - Cumulabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612150-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai sensi dell'art. 16, sesto comma, secondo periodo, della l. n. 289 del 2002, nel computo del termine lungo per proporre impugnazione avverso le sentenze relative a controversie tributarie suscettibili di essere definite ai sensi dell'articolo citato, il periodo di sospensione feriale dell'anno 2003 (1 agosto - 15 settembre) ricadente nella più ampia fase di sospensione stabilita in via eccezionale dalla norma in esame (1° gennaio 2003-1° giugno 2004), resta in essa assorbito e non deve, quindi, ulteriormente computarsi. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, notificato il 30 aprile 2005, avverso una sentenza della commissione tributaria regionale pubblicata il 16 luglio 2002 e non notificata, considerando spirato il termine il 17 marzo 2005, in quanto dovevano computarsi, oltre al periodo di sospensione ex legge n. 289 del 2002, solo quelli di sospensione feriale del 2002 e del 2004 e non anche quello del 2003).

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)