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Sez. 5, Ordinanza n. 14898 del 28/06/2007 (Rv. 599222 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art.16 della legge n.289 del 2002 - Sospensione dei termini per l'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Ricorso per cassazione - Computo del termine - Criteri.
Stato
decisa il 2007-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599222-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai sensi dell'art.16, comma sesto, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002 n.289, ai fini del computo del termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali relative a controversie suscettibili di essere definite ai sensi dell'articolo richiamato, il periodo di sospensione dei termini, stabilito -dal 1° gennaio 2003 al 1° giugno 2004- dalla norma predetta, opera come una sorta di "parentesi" nel decorso del termine, che, come tale, quale che sia la data di pubblicazione della sentenza da impugnare, deve essere ignorata nel computo generale, che va, per il resto, effettuato secondo le regole ordinarie; inoltre, il periodo di sospensione feriale dell'anno 2003 (1° agosto-15 settembre), cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)