Sez. L, Sentenza n. 873 del 12/02/1982 (Rv. 418718 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - NATURA - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO 22 GENNAIO 1969 IN TEMA DI ESERCIZIO DI FUNZIONI SUPERIORI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - REGOLAMENTO PER IL PERSONALE - NATURA - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL REGOLAMENTO 22 GENNAIO 1969 IN TEMA DI ESERCIZIO DI FUNZIONI SUPERIORI.*
Il regolamento per il personale del Banco di Napoli ha natura privatistica e contrattuale, sicché l'interpretazione ed applicazione delle relative norme da parte del giudice del merito è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, è stata confermata la sentenza la quale aveva interpretato gli artt. 47 e 48 del regolamento 22 gennaio 1969 nel senso che il primo escludeva implicitamente il diritto alla promozione in caso di Esercizio di funzioni di grado superiore e il secondo stabiliva esplicitamente che l'incarico delle funzioni superiori non attribuiva, a chi ne fosse investito, titolo alla promozione). (V 5628/80, mass n 409974; (V 5999/79, mass n 402702).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)