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Sez. 3, Sentenza n. 5484 del 08/09/1986 (Rv. 448010 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI VIZI DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448010-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - PROPOSIZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - SUFFICIENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI VIZI DELLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO.*

Nel rito del lavoro la domanda introduttiva del giudizio si propone mediante deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, mentre la successiva notificazione del ricorso stesso attiene soltanto alla vocatio in ius, con la conseguenza che i relativi vizi, rilevabili d'ufficio dal giudice in caso di mancata Costituzione del convenuto, impongono la fissazione di una nuova udienza di discussione e l'ordine di rinnovazione della notificazione ai sensi degli artt. 162 e 291 cod. proc. civ.. (V 3822/82, mass n 421788; (Conf 2673/86, mass n 445729; (Conf 388/84, mass n 432620).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)