diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10272 del 16/10/1998 (Rv. 519784 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Lavoratore pedone - Principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di infortunio in itinere - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519784-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

I principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia di occasione di lavoro e infortunio in itinere si applicano anche al lavoratore che si rechi a piedi sul luogo di lavoro e che subisca un incidente stradale lungo il suo percorso ordinario. Infatti anche il lavoratore pedone affronta lo stesso rischio del lavoratore che si reca sul posto di lavoro con auto privata o mezzo pubblico.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)