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Sez. L, Sentenza n. 11628 del 18/11/1998 (Rv. 520807 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Indennizzabilità - Presupposti - Necessità di ricorso ad un veicolo privato - Conseguenze - Impiego di bicicletta per un percorso agevolmente effettuabile a piedi - Infortunio indennizzabile - Esclusione - Fattispecie relativa al percorso da casa alla bottega compiuto da un artigiano.
Stato
decisa il 1998-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520807-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione del principio secondo cui il generico rischio della strada può diventare rischio specifico di lavoro nei casi in cui il lavoratore sia costretto a far uso di un mezzo privato di trasporto, deve escludersi l'indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che sia rimasto infortunato in conseguenza dell'impiego della bicicletta per recarsi sul posto di lavoro, se la necessità di fare ricorso a tale veicolo sia esclusa dalla particolare vicinanza del posto di lavoro all'abitazione dell'interessato. (Fattispecie relativa ad infortunio occorso ad artigiana parrucchiera, il cui "negozio" poteva essere raggiunto dall'abitazione in pochi minuti a piedi).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)