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Sez. 5, Sentenza n. 6232 del 13/03/2013 (Rv. 626090 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Art. 7 della legge n. 388 del 2000 - Credito di imposta per l'incremento dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in tempo indeterminato - Decorrenza del beneficio - Dall'iniziale assunzione - Esclusione - Trasformazione del rapporto - Rilevanza esclusiva.
Stato
decisa il 2013-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626090-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il credito di imposta concesso, dall'art.7, comma primo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, trova applicazione, nei casi di trasformazione del relativo rapporto già a tempo determinato, non dall'originaria assunzione, bensì dall'epoca di detta trasformazione.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)