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Sez. L, Sentenza n. 17644 del 20/11/2003 (Rv. 568343 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previsto dall'art. 18 legge n. 724 del 1994 - Effetti ex comma quarto della stesso art. 18 - Estensione ai reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e premi ed alle obbligazioni per le sanzioni amministrative connesse con le violazioni delle norme sul collocamento - Sussistenza - Violazione del divieto di assunzione di lavoratori non muniti di libretto di lavoro - Sanzione amministrativa per detta violazione - Relativa obbligazione - Estinzione.
Stato
decisa il 2003-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568343-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

Ai fini dell'art. 18, comma quarto, della legge n. 724 del 1994 - il quale dispone che la regolarizzazione prevista dallo stesso art. 18 estingue i reati di cui alle leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso con le violazioni delle norme sul collocamento - , l'art. 5 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, che pone il divieto di assunzione di lavoratori che non siano muniti di libretto di lavoro, è norma connessa con il collocamento, con la conseguenza che la regolarizzazione prevista dalla citata legge n. 724 del 1994 estingue anche l'obbligazione per la sanzione amministrativa comminata per la violazione di detto art. 5 della legge n. 112 del 1935.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 com. 4 CORTE COST., Legge 10/01/1935 num. 112 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)