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Sez. L, Sentenza n. 11704 del 23/06/2004 (Rv. 573868 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previsto dall'art. 18 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - Ambito di applicazione - Materia previdenziale e assistenziale - Violazione delle norme sul collocamento - Estensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573868-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

La disposizione di cui all'art. 18, comma quarto, della legge n. 724 del 1994 - il quale dispone che la regolarizzazione prevista dallo stesso art. 18 estingue i reati di cui alle leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso con le violazioni delle norme sul collocamento - va interpretata nel senso che il condono è limitato alla materia previdenziale e assistenziale, ancorché si tratti di omessa contribuzione conseguente a violazione delle norme sul collocamento, e non si estende agli illeciti consistenti nella violazione delle norme sul collocamento, la cui natura e la cui funzione non sono in alcun modo riconducibili alla materia della previdenza e assistenza.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)