Sez. L, Sentenza n. 6094 del 24/11/1984 (Rv. 437740 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - OBBLIGO DELLA CANCELLERIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - IN GENERE - COMUNICAZIONE ALL'APPELLANTE - OBBLIGO DELLA CANCELLERIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO PER MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE - ESCLUSIONE.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 1977, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dello art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che all'appellante sia data comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto previdenziale di fissazione dell'udienza di discussione e che da tale comunicazione decorra il termine per la notifica all'appellato, la cancelleria ha l'Obbligo di comunicare all'appellante, che ha depositato il ricorso di appello, il decreto presidenziale predetto, con la conseguenza che, in difetto di tale comunicazione, non è ipotizzabile l'inammissibilità dello appello per la mancata comparizione, all'udienza di discussione, dell'appellato che non abbia ricevuto tempestiva notificazione del ricorso e del decreto. (V 3197/81, mass n 413770; (Conf 4330/81, mass n 415020).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)