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Sez. L, Sentenza n. 13917 del 03/06/2013 (Rv. 626664 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regole ermeneutiche - - Premio giornaliero previsto dal c.c.n.l. 1990 - 1992 per i ferrovieri - Presupposto dell'attribuzione - Assenza del dipendente sostituito - Nozione.
Stato
decisa il 2013-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626664-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di individuazione del presupposto fissato dall'art. 29, all. 7, del c.c.n.l. 1990/1992 del personale delle Ferrovie dello Stato, per la sussistenza del diritto al beneficio del premio giornaliero per il disimpegno, oltre alle normali attribuzioni, del servizio spettante al dipendente assente, appare rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale l'interpretazione data dal giudice del merito, secondo cui all'ipotesi di "improvvisa assenza" deve essere equiparata quella di cronica assenza di personale, potendosi ritenere, attraverso una interpretazione estensiva, che il compenso per la sostituzione di un dipendente assente sia dovuto, in base al principio di cui all'art. 36 cost., anche nell'ipotesi in cui l'assenza, anziché improvvisa, sia stata determinata da carenza di organico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1365, Contr. Coll. 01/01/1990 all. 7 art. 29, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)