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Sez. L, Sentenza n. 21553 del 15/10/2007 (Rv. 599586 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CORTE DI CASSAZIONE | Interpretazione consolidata del giudice di legittimità - Possibilità di discostarsene senza ragione giustificativa - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di indennità di sostituzione ex art. 29 all. 7 CCNL dipendenti Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2007-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599586-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CORTE DI CASSAZIONE

Dato che tutta l'attività del giudice di legittimità è caratterizzata dalla funzione nomofilattica e che, ove siano dedotte questioni attinenti pretese fondate su fonti pattizie, il controllo della Corte di cassazione investe non soltanto il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1362 e segg. del codice civile, ma anche il controllo della motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 del cod. proc. civ., in relazione a motivi che contestino l'interpretazione data dal giudice di merito ad un contratto collettivo, la fondatezza o infondatezza del ricorso, può essere ritenuta sulla base delle conclusioni cui siano pervenute precedenti pronunzie della Corte in sede di scrutinio di decisioni di merito fondate sugli stessi profili di fatto e su argomentazioni sostanzialmente identiche. (Nel caso di specie, la Corte, similmente a quanto riscontrato da precedenti pronunzie adottate in relazione ad analoghe controversie concernenti l'art. 29, all. 7, del CCNL 1990/1992 del personale delle Ferrovie dello Stato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in riferimento a sostituzione di personale assente per cronica carenza di organico, aveva dato prevalenza al criterio di interpretazione letterale riconoscendo l'indennità di sostituzione solo per assenze improvvise)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)