Sez. 5, Sentenza n. 24341 del 26/05/2005 Ud. (dep. 28/06/2005) Rv. 232213 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - assicurazione delle fonti di prova | Verifica dattiloscopica - Efficacia probatoria - Condizioni.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - assicurazione delle fonti di prova
La verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché sia individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali, in quanto essa fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale è stata effettuata si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; pertanto, legittimamente, in mancanza di giustificazioni su tale presenza, viene utilizzata dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)