diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3289 del 11/06/1979 (Rv. 399683 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399683-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il giudice del merito, nell'Esercizio del suo potere discrezionale, ai sensi dell'art 116 cod proc civ, non puo dare ingresso ad ulteriori istruttorie richieste dalle parti quando, in base agli elementi probatori gia acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare: ne il giudice incorre in difetto di motivazione, per non avere espressamente disatteso detti mezzi istruttori, qualora la loro superfluita possa desumersi implicitamente dalla motivazione adottata. (Conf 3714/78, mass n 393229; (Conf 2735/77, mass n 386392; (Conf 1558/74, mass n 369706; (Conf 2494/72, mass n 359969).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)