Sez. 3, Sentenza n. 13726 del 07/12/1999 (Rv. 531935 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Morte del reo - Decorrenza della prescrizione dalla data della morte - Costituzione di parte civile successiva a tale data, ma anteriore alla sentenza di estinzione del reato - Efficacia interruttiva della prescrizione - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Nel caso di estinzione del reato per morte del reo, la prescrizione del diritto al risarcimento in favore delle vittime civili comincia a decorrere dalla data della morte, e non dalla data della sentenza che dichiara l'estinzione del reato. Ne consegue che la costituzione di parte civile, effettuata dopo la morte del reo, ma prima della sentenza dichiarativa dell'estinzione, non ha alcuna efficacia interruttiva della prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)