Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 26/03/1990 (Rv. 466147 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - AZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL CONDUCENTE DECEDUTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALLA DATA DELLA MORTE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO - DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - AZIONE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DEL CONDUCENTE DECEDUTO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DALLA DATA DELLA MORTE.*
Con riferimento all'art. 2947 cod. civ., la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, e derivante da fatto illecito considerato dalla legge come reato (nella specie omicidio colposo plurimo a seguito dello scontro tra due veicoli con conseguente decesso del conducente di uno di essi e di alcuni passeggeri da lui trasportati), decorre, con riguardo all'Azione promossa nei confronti degli eredi del conducente che sia deceduto, dalla data stessa della morte e non da quella in cui la parte offesa o danneggiata abbia avuto effettiva conoscenza della morte quale fatto estintivo dell'Azione penale (la quale opera ex se indipendentemente dal provvedimento del giudice che la dichiari), senza che su tale effetto estintivo possa incidere la circostanza che la responsabilità del conducente deceduto sia emersa dalla sentenza di assoluzione di altro conducente coinvolto nell'incidente. (V 6337/88, mass n 460676; (V 8249/87, mass n 455862; (V 4029/83, mass n 428975).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)