Sez. 2, Sentenza n. 18131 del 10/08/2006 (Rv. 592074 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI | In genere.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI
La simulazione di una vendita immobiliare è opponibile al fallimento in quanto sia provata per mezzo di controdichiarazione recante data certa anteriore alla dichiarazione del fallimento; tale peraltro non può essere considerato il testamento, sia perchè negozio unilaterale, sia perchè atto "mortis causa", ontologicamente diverso dall'atto "inter vivos" richiesto nella specie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 587, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)