Sez. 2, Sentenza n. 642 del 21/01/2000 (Rv. 533022 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) | Simulazione relativa - Prova -Scritta - Necessità - Deroghe - Ammissibilità - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI)
Nell'ipotesi di simulazione relativa, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio della scrittura contenente la controdichiarazione firmata dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita. Essa, pertanto, rientra nella previsione dell'art. 2725 cod. civ., ed esige l'atto scritto, salvo che si sia verificata la perdita incolpevole del documento, nel qual caso è consentito il ricorso alle testimonianze e alle presunzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)