Sez. 1, Sentenza n. 18824 del 10/12/2003 (Rv. 568750 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI | Contratto di vendita immobiliare - Simulazione - Opponibilità al fallimento dell'acquirente - Ammissibilità - Controdichiarazione - Prova scritta - Necessità - Data anteriore alla dichiarazione di fallimento - Necessità - Data anteriore o coeva alla data del contratto stipulato - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI
L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto di compravendita immobiliare deve essere provata per mezzo di controdichiarazione che deve avere data certa, ai sensi dell'art. 2704, cod. civ., che ne dimostri sia la formazione prima della dichiarazione di fallimento, sia il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell'atto simulato, in quanto, qualora sia stata stipulata successivamente a quest'ultimo, integra una modifica del contratto originariamente stipulato e, quindi, è inidonea a dimostrare l'asserita simulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)