Sez. 6, Sentenza n. 3105 del 15/10/1998 Cc. (dep. 25/11/1998) Rv. 212329 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Entità della pena e concessione delle attenuanti generiche - Motivazione - Necessità - Difetto di congrua motivazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di peculato.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Deve essere annullata la sentenza che applichi la pena su richiesta delle parti nel caso in cui la motivazione sulla congruità della sanzione si risolva in una formula di stile, adottata su modulo a stampa, con la quale si affermi apoditticamente che la sanzione "è proporzionata al fatto-reato considerato nella sua globalità", senza alcuna specificazione sulle modalità del fatto stesso e sulla personalità dell'imputato, e che le attenuanti generiche sono concesse per la sola esistenza di un "non grave precedente", senza qualsivoglia considerazione in ordine alle modalità dell'azione e all'ammontare del danno. (Nella specie era stato contestato il reato di peculato per oltre tre miliardi e mezzo di lire e, con le attenuanti generiche, era stata applicata una pena di un anno, otto mesi e giorni venti di reclusione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)