Sez. 4, Sentenza n. 31392 del 21/04/2010 Ud. (dep. 06/08/2010) Rv. 248198 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione - Modulo prestampato - Legittimità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata della sentenza, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo e dare conto dell'accertamento sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e sull'adeguatezza della pena. (Fattispecie nella quale la motivazione della sentenza impugnata - annullata dalla Corte - era affidata a tre righe di un modulo prestampato, in cui non vi era neanche cenno all'art. 129 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)