Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18471 del 01/09/2014 (Rv. 632041 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Illeciti amministrativi - Errore di diritto - Esclusione della responsabilità - Ammissibilità - Condizioni - Obbligo di conoscenza delle norme e rilevanza della segnaletica stradale.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di illecito amministrativo, l'errore di diritto, quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative (in analogia a quanto previsto dall'art. 5 cod. pen.), viene in rilievo soltanto a fronte dell'inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione, nonché, nel caso di infrazioni al codice della strada, tenendo conto della segnaletica, la cui presenza è volta a rendere edotti di divieti e prescrizioni gli utenti della strada.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)