Sez. 2, Sentenza n. 5809 del 12/04/2012 (Rv. 622292 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - LIMITAZIONI SPECIALI | Zona a traffico limitato - Segnaletica contraddittoria - Inosservanza delle prescrizioni contenute nella segnaletica successivamente incontrata - Scusabilità dell'errore - Esclusione - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - TRANSITO - LIMITAZIONI SPECIALI
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può ravvisarsi errore scusabile, in guisa da escludere la colpa, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella condotta del conducente che, dopo aver proseguito la marcia, confidando nella persistente vigenza di una prima segnalazione, con cui si consentiva in determinati orari l'accesso ad una zona a traffico limitato, non presti attenzione ai successivi segnali contenenti le diverse prescrizioni di orario in concreto disattese, considerato che la vigenza spaziale di ogni divieto o prescrizione non può che valere fino al punto in cui non se ne incontri una successiva di contenuto diverso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 39, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)