Sez. 2, Sentenza n. 10621 del 03/05/2010 (Rv. 613100 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | "Error iuris" - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Esclusione della responsabilità - Fattispecie in tema di illecito amministrativo di omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di illecito amministrativo, l'"error iuris", quale causa di esclusione della responsabilità in riferimento alla violazione di norme amministrative (in analogia a quanto previsto dall'art. 5 del cod. pen.), viene in rilievo soltanto a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprezzamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità professionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'interpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in ipotesi di illecito amministrativo per omessa segnalazione di operazioni finanziarie sospette, di cui agli artt. 3 e 5 del d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197 - operazioni effettuate tra il settembre 1993 ed il maggio 1994, per circa 9 miliardi di lire - aveva escluso la responsabilità del direttore di filiale di un istituto di credito, e con essa quella dell'istituto medesimo, in ragione del ritenuto incolpevole errore determinato, ai fini della valutazione dello scrimine tra operazioni regolari e sospette, dalla novità della normativa e dall'assenza di specifiche istruzioni da parte della Banca d'Italia, senza però considerare che lo stesso trasgressore avrebbe dovuto farsi carico della prova delle attività concretamente svolte per fronteggiare l'esistenza di una nuova disciplina normativa, specie in casi di particolare rilevanza economica delle operazioni, anche alla luce del fatto che la segnalazione doveva, in base al citato art. 3, essere trasmessa al "titolare dell'attività", per il suo ulteriore vaglio).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST., Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 3, Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)