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Sez. L, Sentenza n. 2192 del 27/03/1986 (Rv. 445349 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO IN FAVORE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - LIMITI - SOCCOMBENZA DERIVANTE DALL'ACCERTATA INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*
Stato
decisa il 1986-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445349-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO IN FAVORE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - LIMITI - SOCCOMBENZA DERIVANTE DALL'ACCERTATA INSUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.*

Il beneficio dell'esonero dalle spese di soccombenza, previsto dall'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ., è applicabile in favore di chi rivesta la qualifica di lavoratore, qualifica cui è collegato l'Obbligo dell'Assicurazione sociale; consegue che la soccombenza nel giudizio proposto per il conseguimento di prestazioni previdenziali non comporta l'esonero suddetto quando derivi dall'accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, che è il presupposto del diritto alle prestazioni richieste. (Conf 265/82, mass n 417967; (Conf 1303/79, mass n 397554).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)