Sez. L, Sentenza n. 6827 del 02/07/1999 (Rv. 528219 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Beneficio dell'esonero in caso di soccombenza - Soccombenza derivante dall'accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato - Esonero dalle spese - Inapplicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI
Il beneficio dell'esonero dalle spese per soccombenza, di cui all'art. 152 disp. Att. cod. proc. civ., è applicabile soltanto in favore di chi rivesta la qualifica di lavoratore, qualifica cui è collegato l'obbligo dell'assicurazione sociale. Ne consegue che la soccombenza nel giudizio proposto per il conseguimento di prestazioni previdenziali non comporta l'esonero suddetto quando derivi dall'accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato che costituisce indefettibile presupposto del diritto alle prestazioni richieste.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)