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Sez. 3, Sentenza n. 9868 del 07/04/1995 Ud. (dep. 27/09/1995) Rv. 202881 - 01

Lavoro - Ministero del lavoro e della previdenza sociale | Imprenditore - Omesso versamento di ritenute contributive - Restituzione ai lavoratori sotto forma di retribuzione - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202881-01

Lavoro - Ministero del lavoro e della previdenza sociale

L'imprenditore che opera le ritenute contributive per conto dell'ente previdenziale non può sottrarle all'ente a cui competono, nemmeno per restituirle ai lavoratori sotto forma di retribuzione: sarebbe un modo illegittimo di evadere l'obbligo dei contributi previdenziali, stabilito dalla legge nell'interesse collettivo degli stessi lavoratori. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che l'annesso versamento, motivato dalla carenza di liquidità e dalla scelta di privilegiare la corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori, non è una scelta legittima e scriminante).

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)