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Sez. 3, Sentenza n. 10450 del 14/07/1998 Ud. (dep. 05/10/1998) Rv. 211840 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali - mancato o parziale pagamento delle retribuzioni - Reato di cui all'art. 2 legge 638 del 1983 - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1998-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211840-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

L'art. 2 del D.L.. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, stabilisce che le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti debbono essere comunque versate e non possono portate a conguaglio di somme anticipate ai lavoratori per conto di altre gestioni, salvo casi determinati. Ne consegue che se anche il datore di lavoro sia parzialmente o interamente inadempiente nei confronti del lavoratore, sono ugualmente dovute le somme previste all'istituto previdenziale. Infatti il termine ritenuta, correlato a retribuzione, รจ usato in funzione di un rapporto lavorativo fisiologico, ma non presuppone il materiale esborso delle somme dovute al dipendente: esso ha invece riguardo al rapporto esistente tra le somme dovute e una data retribuzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)