Sez. 3, Sentenza n. 8370 del 21/04/2005 (Rv. 581726 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione del rilascio del fondo - Fase innanzi al giudice dell'esecuzione - Necessità del previo tentativo di conciliazione - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie agrarie, la necessità del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203 non sussiste per la fase del procedimento di opposizione al rilascio che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, la quale va distinta da quella successivamente instaurata davanti al giudice competente per il merito, soltanto in relazione alla quale sorge la necessità di esperimento del tentativo di conciliazione. (Nella specie, anteriore alla legge n. 29 del 1990 e al d.lgs. istitutivo del giudice unico di primo grado, l'opposizione al rilascio del fondo era stata proposta, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ., avanti al pretore giudice dell'esecuzione, mentre il tentativo di conciliazione era stato successivamente promosso prima della riassunzione davanti al giudice specializzato; la Corte Cass., nell'enunciare il principio soprariportato, ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione all'esecuzione).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)