Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 28/11/1998 (Rv. 521194 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE | Controversia instaurata dinanzi al Pretore, giudice del lavoro - Sopravvivenza dell'art. 9 legge n. 29 del 1990 - Competenza delle sezioni specializzate agrarie - Riassunzione del processo dinanzi ad esse, in grado di appello - Improcedibilità della domanda per mancato espletamento obbligatorio del tentativo di conciliazione (art. 46 legge n. 203 del 1982) - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - IN GENERE
La sezione specializzata agraria, divenuta competente per tutte le controversie in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 9 legge 14 dicembre 1990 n. 29, in un giudizio di secondo grado, può dichiarare improcedibile la riassunzione dinanzi a sè del processo inizialmente instaurato dinanzi al Pretore, in qualità di giudice del lavoro, per mancanza dell'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53, Legge 14/12/1990 num. 29 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 409 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)