Sez. 3, Sentenza n. 8484 del 13/07/1992 (Rv. 478161 - 01)
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere | Esecuzione per il rilascio di un fondo rustico in forza di transazione - Rimessione della causa di opposizione all'esecuzione alla sezione specializzata agraria - Proposizione della causa davanti a quest'ultima - Condizioni.
Contratti agrari - Controversie, disposizioni processuali - Tentativo di conciliazione (stragiudiziale) - In genere
Promossa l'esecuzione per il rilascio di un fondo rustico in forza di transazione stipulata dal concedente con il soggetto nel godimento del fondo, la causa di opposizione all'esecuzione non può essere proposta innanzi alla sezione specializzata agraria competente, alla quale sia stata rimessa dal giudice dell'esecuzione, se non sia stato previamente esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione prescritta dall'art. 46 della l. 3 maggio 1982 n. 203, ovvero sia decorso il termine di sessanta giorni dalla comunicazione diretta a provocare quel tentativo da parte dell'ispettorato provinciale per l'agricoltura. (Il principio è stato affermato in una specie in cui il giudice dell'esecuzione non aveva fissato alcun termine per la riassunzione della causa di opposizione dinanzi alla commissione specializzata agraria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)