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Sez. 2, Sentenza n. 6365 del 04/04/1996 Ud. (dep. 25/06/1996) Rv. 205376 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - In genere | Fissazione della durata delle operazioni - Competenza del G.I.P. - Esclusione - Fissazione del termine da parte del G.I.P. - Conseguenze - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205376-01

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Provvedimento di autorizzazione - In genere

Al giudice per le indagini preliminari non compete fissare la durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; l'erroneità di tale fissazione, tuttavia, non è sanzionata né sotto il profilo della nullità né sotto quello dell'inutilizzabilità, tassativamente limitata, quest'ultima, ai casi espressamente previsti dall'art. 271 cod.proc. pen.; ne consegue che il limite alle operazioni di intercettazione fissato dal giudice deve ritenersi "tamquam non esset", e che ad esso si sostituisce il termine massimo predeterminato per legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Legge 13/05/1991 num. 152 art. 13 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)